INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI PER LE AZIENDE IN ZONA ZES

Marzo 31, 2025
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI PER LE AZIENDE IN ZONA ZES

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Pregiatissimi,
era atteso da tempo – anche in ragione della vasta “platea” di datori di lavoro che ne potranno
usufruire – il cd. “Bonus ZES”, conseguente al Decreto attuativo tra i Ministri del Lavoro e
dell’Economia (14 febbraio 2025) che stabilisce i criteri per l’esonero totale dei contributi
previdenziali (esclusi i premi Inail) per 2 anni, fino a un massimo di 650 euro mensili, per le
assunzioni comprese tra il primo settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 (con il dichiarato scopo di
“promuovere l’occupazione, ridurre i divari territoriali e sostenere il tessuto produttivo italiano”).
A tal fine si precisa, sul piano operativo che:
i. La zona ZES comprende le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
ii. Requisiti del lavoratore: aver già computo i 35 anni di età ed esse disoccupato da almeno
24 mesi.
iii. Requisiti del datore di lavoro: al momento dell’assunzione, l’organico azienda non deve
superare n. 10 dipendenti. Con le seguenti precisazioni:

  • nel calcolo dei 10 dipendenti in forza al momento dell’assunzione vanno compresi tutti i
    lavoratori subordinati di qualunque qualifica o categoria, ivi compresi i dirigenti ed i
    lavoranti a domicilio;i dipendenti a tempo parziale vanno computati (“sommando i singoli orari individuali”) in
  • proporzione all’orario svolto;
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato vanno calcolati in base alla percentuale di
    attività svolta;
  • sono esclusi dal computo gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

Si precisa, ancora, in linea con i primi commenti operati al Decreto, che lo sgravio contributivo
pemane anche se il datore di lavoro, per effetto di successive assunzioni, dovesse superare la soglia
massima prevista (d’altra parte, in linea con la ratio normativa di incentivare le assunzioni).
iv. Lo sgravio contributivo: Lo sgravio contributivo previsto per 24 mesi, è pari ad un
massimo di 650 euro mensili sulla quota contributiva a carico dei datori di lavoro privati
(imprenditori e non imprenditori); l’esonero non è cumulabile con altre riduzioni di aliquota o
esoneri previsti dalle disposizioni vigenti, ivi compresa la c.d. Decontribuzione Sud.
Tenuto conto che – per accedere all’esonero contributivo – i datori di lavoro interessati dovranno
inoltrare richiesta telematica all’Inps(indicando i dati di impresa e lavoratore, il tipo di contratto,
la retribuzione media mensile e la sede di lavoro prevista) che procederà a controlli d’ufficio, si
segnala – al fine di evitare notifiche di Verbali o sanzioni e conseguenti revoche dei benefici – che,
tra i presupposti, occorre:

  • non aver proceduto nei 6 mesi antecedenti la nuova assunzione, a licenziamenti per
    giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex L. n. 223/1991, nella medesima
    unità produttiva (in modo da portare la soglia di dipendenti entro le dieci unità previste
    dalla norma);
  • non licenziare per giustificato motivo oggettivo, nei 6 mesi successivi alla instaurazione
    del rapporto, il lavoratore assunto con lo sgravio contributivo o altro dipendente con la
    stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

Con l’auspicio che la presente possa contribuire a operare maggiore chiarezza rispetto alle tante
novità da valutare e applicare nella gestione del rapporto di lavoro, che questo Studio – in
ragione dei frequenti cambiamenti normativi e, conseguentemente, giurisprudenziali punta alla
formazione continua quale ineludibile obiettivo professionale per offrire all’azienda in
aggiornamento costante – si resta a disposizione per valutare tutti gli incombenti correlati al
rispetto delle nuove disposizioni, anche e se ritenuto – in ragione delle “specificità” dell’argomento
in sinergia con altri Professionisti di riferimento.

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