Pregiatissimi,
facciamo seguito alle circolari n. 5 e n. 7 di pari oggetto, per rappresentarVi che sono stati pubblicati i primi “attesi” chiarimenti da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in ordine alle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali.
Segnatamente, è stato chiarito:
- che qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c.1, anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega;
- che sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- che i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo;
- che l’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive;
- che le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione da danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
- A rt. 2424 sezione attivo, voce B) II Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali; ↩︎