Pregiatissimi,
come noto, le attività on line e l’uso dei social media in uno alla messaggistica istantanea (whatsapp) sono ormai parte integrante della nostra quotidianità, anche in ragione del crescente tasso di penetrazione di Internet nel mondo.
All’uopo, con nostre precedenti Circolari sul tema abbiamo già segnalato che – da questo fenomeno – non è avulso il contesto lavorativo, con strumentazione ormai asservita a favorire le performance, con le conseguenti e molteplici implicazioni che ne derivano e alle quali occorre adeguare l’organizzazione interna e la policy, non da ultimo l’esercizio “consapevole” del potere disciplinare.
In argomento, il recentissimo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (n. 536 del 25 giugno 2025) ci consente di soffermarci, seppur brevemente, sulla fattispecie di un licenziamento irrogato a una lavoratrice, a fronte del quale l’azienda è stata sanzionata (con provvedimento di euro 420.000) per averne trattato in modo illecito i dati personali.
Nel caso di specie, l’intervento dell’Autorità è seguito al reclamo della lavoratrice che aveva segnalato l’utilizzo, da parte della società, di contenuti estratti dal proprio profilo Facebook e da chat private su Messenger e WhatsApp per motivare i procedimenti disciplinari a proprio carico.
Con l’ulteriore precisazione, che tra i contenuti utilizzati figuravano anche stralci virgolettati di commenti e descrizioni di foto (circostanza che, notoriamente, viene utilizzata per rispondere al requisito di “specificità” della contestazione disciplinare, soprattutto se prodromica a un provvedimento di natura risolutiva del rapporto).
Ebbene, dagli accertamenti del Garante è emerso che i contenuti erano stati utilizzati dal datore di lavoro senza una base giuridica valida, attraverso screenshot forniti da alcuni colleghi e da un soggetto terzo, presenti tra gli “amici” (i.e. contatti) della dipendente su Facebook e attivi nelle sue conversazioni private su Messenger e WhatsApp.
Sul punto, riteniamo importante segnalare che il Garante – nel motivare la sanzione – ha sottolineato che una volta accertato il carattere privato delle conversazioni e dei commenti – pubblicati, tra l’altro, in ambienti digitali ad accesso limitato – la società avrebbe dovuto astenersi dal farne uso; l’impiego di tali informazioni, infatti, ha violato i principi di liceità, finalità e minimizzazione previsti dalla normativa privacy: “Ciò ha comportato quindi una legittima aspettativa di riservatezza della reclamante sui contenuti condivisi con una cerchia determinata di destinatari, tenuto conto che trattavasi di una comunicazione avvenuta nell’ambito di una chat, su un gruppo chiuso di Facebook, con la conseguenza che l’utilizzo di tali contenuti da parte di un terzo (in questo caso il datore di lavoro) avrebbe necessariamente richiesto l’effettuazione di un previo bilanciamento tra i diritti e gli interessi delle parti coinvolte”.
L’Autorità ha inoltre ribadito che i dati personali presenti sui social network, o comunque accessibili online, non possono essere utilizzati liberamente e per qualunque scopo, solo perché visibili a una platea più o meno ampia di persone.
In buona sostanza, appare evidente come la materia gius-lavoristica necessiti di un approccio interdisciplinare e di costante aggiornamento, vieppiù laddove si consideri che – anche nell’ambito dell’attività disciplinare – il datore di lavoro è tenuto a bilanciare correttamente tale potere per evitare, non solo conseguenze in ordine al contenzioso giudiziario, ma anche e soprattutto sul piano sanzionatorio della privacy.
A tal fine, vale la pena segnalare quanto si legge nel provvedimento in disamina, secondo cui: “l’utilizzo nel procedimento disciplinare di messaggi scambiati su canali privati di comunicazione è avvenuto in violazione della segretezza e riservatezza della corrispondenza, dunque in assenza di una giustificazione normativa”.