In tema di inadempimento contrattuale relativo a operazioni bancarie non autorizzate, il cliente ha diritto alla rettifica delle operazioni contestate solo se comunica senza indugio la circostanza al prestatore di servizi di pagamento entro il termine di 13 mesi dalla data di addebito, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 11/2010. Decorso tale termine, l’azione risulta preclusa, salvo diversa previsione contrattuale.