RATEAZIONE CONTRIBUTI INPSNON SI CONFIGURA IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO

Febbraio 13, 2026
RATEAZIONE CONTRIBUTI INPSNON SI CONFIGURA IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO

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segnaliamo la recentissima sentenza della Corte di Appello di Napoli (n. 32 del 9 febbraio 2026), a definizione di un contenzioso patrocinato da questo Studio, che ha affermato il seguente e importante principio: il riconoscimento del debito contributivo, conseguente ad istanza di rateizzo, non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, con la possibilità di contestare in giudizio la fondatezza del debito medesimo.
Trattasi di una pronuncia che stimiamo di assoluto interesse, sia perché la giurisprudenza in materia non è affatto univoca sia perché – come noto – sono tutt’altro che isolate le situazioni in cui l’Imprenditore, a fronte di una richiesta formulata dagli Enti, si trova costretto ad accedere a istanze di rateizzo e conseguenti pagamenti, spesso (come nel caso di specie) anche a saldo, per evitare la condizione di non regolarità del DURC.
Quanto innanzi, anche in ragione della circostanza – anch’essa nota – che le istanze di rateizzo vengono prodotte su “format” precompilati rispetto ai quali il contribuente non ha alcuna possibilità di formulare riserve o altro (se non, come spesso accade, accettare le condizioni imposte a salvaguardia della propria sopravvivenza).
La vicenda origina da un provvedimento di riclassificazione aziendale (da artigiana a industria) disposto dall’Inps a seguito di accertamento ispettivo, con richiesta dei connessi contributi e sanzioni, al cui esito l’azienda – per non compromettere il DURC, alla cui regolarità risultavano condizionati i pagamenti e le commesse anche di evidenza pubblica – chiedeva e otteneva il rateizzo del debito.
In giudizio, l’Inps deduceva ed eccepiva che l’azienda non avesse mai contestato le somme, indi che la richiesta, senza riserve, della rateazione dei pagamenti con accettazione del piano di ammortamento – predisposto e rispettato per il pagamento del capitale costituito da contributi e sanzioni nonchè dagli interessi di dilazione – determinasse il riconoscimento esplicito del debito che, per l’effetto, non poteva più essere oggetto di contestazione.
Ebbene, la Corte di Appello, nel riformare la sentenza di primo grado, non solo ha ritenuto che l’istanza in parola non costituiva riconoscimento del debito, bensì ha accolto la domanda dell’azienda di restituzione delle somme corrisposte in favore dell’Inps, mettendo così in discussione gli esiti dell’accertamento ispettivo e accogliendo (sul punto) la tesi difensiva di questo Studio in ordine alla decorrenza degli effetti del provvedimento di riclassificazione disposto dall’Ente in via amministrativa.

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