segnaliamo la recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 5447 dell’11 marzo 2026) su un tema sempre attuale per la gestione dei rapporti di lavoro, ovvero quello relativo all’assenza dal servizio a seguito di congedo straordinario per assistenza a familiare.
All’uopo, la Suprema Corte ha confermato che l’assenza dal lavoro deve essere funzionalmente collegata a un’assistenza effettiva, continuativa e globale al familiare disabile, di guisa che la totale mancanza di tale nesso integra abuso del diritto e può giustificare il licenziamento.
La pronuncia in commento riveste particolare interesse sia per vicenda da cui origina il licenziamento e il contenzioso, sia perchè la Corte si sofferma anche sui parametri contenutistici del procedimento disciplinare, previsto dall’art. 7 Statuto dei Lavoratori, e sui requisiti che lo stesso deve avere per evitare il vizio della procedura (che assorbe il merito).
Segnatamente, i Giudici di merito avevano accertato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per abuso del congedo straordinario, rilevando la violazione della procedura prevista dall’art. 7 L. cit. sotto il profilo della tardività e della genericità, con la conseguenza, ex art. 18, co. 6, L. n. 300/1970 di dichiarare risolto il rapporto di lavoro dalla data del recesso con riconoscimento della tutela indennitaria, quantificata in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Di seguito, i principi declinati dalla Suprema Corte:
- sotto il profilo dei requisiti formali del procedimento disciplinare: “è sufficiente, al fine di garantire il diritto di difesa dell’ incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento o limitazione le proprie ragioni – una chiara contestazione dei fatti addebitati, non
assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione del diritto di difesa solo allorquando l’ incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa”. Sotto il profilo dell’abuso del congedo: “in tema di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, l’assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all’ art. 3, comma 3, della L. 104 del 1992, un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione; pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo”.
Cogliamo l’occasione per ricordare, altresì, che ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 151/2001 – in materia di congedo straordinario – costituisce requisito indefettibile la convivenza del lavoratore con il familiare disabile.