LEGGE ANNUALE SULLE PMI – NOVITÀ SU SMART-WORKING E PART-TIME

Marzo 16, 2026
LEGGE ANNUALE SULLE PMI – NOVITÀ SU SMART-WORKING E PART-TIME

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come noto, le PMI (acronimo di Piccole e Medie Industrie) rappresentano un pilastro fondamentale dell’economia in Italia, costituendo oltre il 75% del tessuto imprenditoriale (circa 760mila aziende), generando il 41% del fatturato e occupando il 33% degli addetti/lavoratori nel settore privato, sicchè riteniamo utile segnalare che l’Assemblea del Senato – in data 4 marzo 2026 – ha approvato definitivamente la legge annuale sulle piccole e medie imprese, con interventi trasversali e di particolare interesse che – con specifico riferimento alla materia del lavoro – riguardano: il part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale; – la salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile.
Segnatamente:

i. PART-TIME INCENTIVATO PER L’ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE E IL RICAMBIO GENERAZIONALE
In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l’accompagnamento alla pensione.
Con le seguenti precisazioni:

  • al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel li mite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore
  • è altresì riconosciuto, fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l’integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro
  • per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata

(N.B.): I benefìci in parola sono concessi a condizione che, per ciascun la voratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente.

ii. SMART-WORKING
Viene previsto che l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro (smart working) mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

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