DECRETO SICUREZZA E NOVITA’ APPLICATIVE

Marzo 16, 2026
DECRETO SICUREZZA E NOVITA’ APPLICATIVE

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come noto, con Decreto Legge n. 159/2025 (cd. “Decreto Sicurezza”, convertito in L. n. 198/2025) sono state introdotte “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (per le quali si rinvia alla nostra Circolare n. 16/2025).
All’uopo, tenuto conto dell’importanza e della concorrente necessità già riscontrata da parte di nostri Clienti di aggiornare i propri Modelli organizzativi ovvero adeguare l’operatività ai nuovi adempimenti, segnaliamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, con la quale ha fornito un quadro sulle principali novità introdotte dalla Legge n. 198, in particolare rispetto ai seguenti argomenti: – Badge di cantiere – Patente a crediti – Misure di prevenzione di condotte violente o moleste – Dispositivi di protezione individuali – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto – Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione (MOG) – Sorveglianza sanitaria.
Cercando, come di consueto, di sottoporre argomenti di interesse collettivo, segnaliamo, tra le principali novità, le seguenti:

Badge di Cantiere.
Chiariamo, fin da subito, infatti, che il Badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonchè per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato.

Con l’ulteriore precisazione, che il Badge di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, ma ne aggiunge un’ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione.
Sorveglianza sanitaria.
In materia di sorveglianza sanitaria l’art. 17 del Decreto Sicurezza “recepisce” quanto già ormai consolidato a livello giurisprudenziale, ovvero che i controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro.
Obbligo di comunicazione del domicilio digitale.
L’art. 13, comma 3, del Decreto Sicurezza statuisce l’obbligo di indicare il domicilio digitale per l’Amministratore unico o per l’Amministratore Delegato o, in mancanza, del Presidente del Consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria, prevedendo, al contempo, che “Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa”.

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