Il cessionario di un credito non ha la legittimazione attiva per esercitare i rimedi posti a tutela della parte contrattuale

Il cessionario di un credito non ha la legittimazione attiva per esercitare i rimedi posti a tutela della parte contrattuale

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Con una recente sentenza del 2024, il Tribunale Partenopeo, in accoglimento delle difese dispiegate dallo Studio, ha rigettato la domanda avversaria, evidenziando che nella cessione del credito, il cessionario acquisisce solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto e all’adempimento della prestazione, ma non ha legittimazione a proporre azioni contrattuali inerenti alla fonte del credito stesso. ​

Per l’effetto, il cessionario non può proporre azioni ed eccezioni afferenti il contratto (quali le nullità di specifiche clausole) al fine di ottenere la ripetizione di un presunto indebito

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