Il Tribunale di Napoli, in accoglimento delle difese spiegate dallo Studio ha evidenziato che in materia di accertamenti ispettivi e recupero contributivo, il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione e gli atti conseguenti sono illegittimi qualora:
- L’indagine ispettiva sia stata condotta “a campione” senza audizione dei lavoratori, precludendo la verifica della natura effettiva e discontinua delle prestazioni lavorative.
- Il recupero contributivo sia stato effettuato in modo generalizzato, senza distinguere i rapporti di lavoro in cui siano state concretamente accertate violazioni, in contrasto con la Circolare del Ministero del Lavoro n. 3 /2017.
- L’INPS abbia emesso avvisi di addebito in violazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, che prevede l’iscrizione a ruolo solo in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. La rideterminazione delle somme da parte dell’INPS, inferiore a quelle originariamente richieste, conferma l’erroneità del recupero contributivo.
Con la precisazione che in accoglimento del ricorso ha annullato l’avviso di addebito del complessivo importo di € 793.606,20