Consulenza tecnica preventiva e contestazione dell’an del rapporto: inammissibilità dell’ATP ex art. 696-bis c.p.c.

Consulenza tecnica preventiva e contestazione dell’an del rapporto: inammissibilità dell’ATP ex art. 696-bis c.p.c.

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La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., quale strumento a funzione deflattivo-conciliativa e non cautelare, è inammissibile quando tra le parti vi sia una contestazione radicale circa l’esistenza, la natura o il contenuto del rapporto giuridico dal quale deriverebbe il credito azionato. In tali ipotesi, infatti, l’accertamento richiesto non si esaurirebbe in una valutazione tecnico-scientifica demandabile al consulente, ma presupporrebbe una complessa istruttoria volta a ricostruire i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti, accertamento riservato al giudizio di merito. L’utilizzo dell’istituto in simili circostanze si risolverebbe in una indebita precostituzione della prova al di fuori dei presupposti dell’art. 696 c.p.c. e senza alcuna concreta prospettiva conciliativa.

Il tribunale di Napoli Nord ha pertanto accolto le eccezioni formulate dallo Studio rigettando il ricorso.

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