il Tribunale di Nola, in accoglimento delle difese spiegate dallo Studio, ha accolto l’opposizione revocando il Decreto Ingiuntivo emesso nei confronti del Subvettore. Segnatamente, ha rilevato il tribunale che il termine di prescrizione di un anno previsto dall’art. 2951 c.c. si applica anche alle ipotesi di azione diretta del sub-vettore per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, in quanto il diritto deriva da un contratto di trasporto concluso con il proprio committente.