In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare la sussistenza della giustificazione del recesso, inclusa l’effettività della riorganizzazione aziendale e l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori. L’assenza di tali prove rende il licenziamento illegittimo e comporta la corresponsione di un’indennità risarcitoria, calcolata in base a criteri equitativi e non esclusivamente sull’anzianità di servizio. Inoltre, la rinuncia del lavoratore illegittimamente licenziato a far valere il diritto alla prosecuzione del rapporto non implica la rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso.