La Corte di Appello di Napoli, accogliendo la domanda formulata dallo Studio, ha riformato la Sentenza di primo grado (in cui la nostra assistita era seguita da altro difensore) dichiarando l’insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria.
E’ noto che la consapevolezza dell’acquirente in un atto a titolo oneroso del pregiudizio che, con l’atto stipulato, viene arrecato alle ragioni dei creditori del debitore alienante può essere desunta anche da elementi presuntivi, quali la sproporzione esistente tra il prezzo di vendita del bene ed il suo valore accertato, la pluralità e contestualità degli atti di disposizione, il grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti
Tuttavia si deve trattare, per l’appunto, di un indizio grave e preciso (la “precisione” va riferita al fatto noto –indizio – che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la “gravità” va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto).
Nel caso sub judice una differenza di poco più del 25%, peraltro prendendo come punto di riferimento una valutazione estimativa che ha di per sé un margine, quantomeno minimo, di opinabilità e di errore, non rappresenti una sproporzione così rilevante e notevole da poter essere valutata come presunzione, grave e precisa ai sensi dell’ex art. 2729 comma 1 c.c., idonea ad assurgere da sola ad elemento comprovante
la consapevolezza dell’acquirente del pregiudizio recato alle ragioni dei creditori del proprio
alienante.