In materia di controversie societarie, qualora lo statuto sociale preveda una clausola compromissoria che devolva agli arbitri la cognizione di controversie tra soci o tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili, la giurisdizione ordinaria è esclusa. La domanda di rimborso di un finanziamento soci, non essendo stata oggetto di specifico accertamento nel lodo arbitrale irrituale, deve essere dichiarata improcedibile e devoluta alla giustizia privata, in conformità alla clausola compromissoria.