Il Tribunale di Nola, con Sentenza del 21 settembre 2023, ha accolto le eccezioni formulate dalla Studio, revocando il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, rilevando che il contratto di fitto di ramo di azienda dovesse essere qualificato come contratto di locazione commerciale perché, dall’esame del contratto stipulato, non risultava fosse stato concesso in fitto un complesso unitario di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
In particolare, il contratto prevedeva la concessione in fitto dell’immobile sito nel centro commerciale, una non meglio specificata autorizzazione necessaria allo svolgimento dell’attività commerciale e l’utilizzo delle parti comuni del centro commerciale. Questi elementi tuttavia non costituiscono un complesso di beni organizzati per l’attività di impresa, ma piuttosto indicano la messa a disposizione di un immobile per uso commerciale, relegando gli altri beni in una posizione accessoria.
Pertanto, il contratto non può essere qualificato come fitto d’azienda, ma come locazione commerciale.