La Corte di Appello di Firenze con Sentenza del 27 marzo 2025, in accoglimento dell’appello proposto dalla Banca ha confermato l’eccezione formulata dallo Studio, rilevando che la commissione di estinzione anticipata non rappresenta un onere connaturato al mutuo, ma costituisce una forma di indennizzo in favore del mutuante per compensarlo dei danni che patirebbe per effetto dell’interruzione anticipata del rapporto. Proprio perché non si tratta di una remunerazione del credito e perché meramente eventuale, essa viene esclusa dal computo del TEG anche nelle indicazioni fornite dalla Banca d’Italia.