Il Tribunale di Napoli Nord in accoglimento della domanda formulata dallo Studio, ha rigettato l’eccezione di inoperatività della polizza rilevando In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di esclusione della garanzia per danni causati da fenomeni elettrici deve essere interpretata in senso sfavorevole all’assicuratore, qualora inserita in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore stesso. Pertanto, l’esclusione della garanzia riguarda solo i danni agli impianti, circuiti o apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi e telefonici, mentre l’indennizzo resta dovuto per i danni occorsi agli altri beni contenuti all’interno dell’immobile e ai danni strutturali subiti dallo stesso.