Il Tribunale di Napoli Nord in accoglimento delle eccezioni formulate dallo Studio ha evidenziato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore deve fornire adeguata prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto e della scadenza del termine per l’adempimento, mentre il debitore deve provare il pagamento o eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, ma in caso di contestazione, il somministrante deve provare la corretta funzionalità del contatore. In mancanza di tale prova, l’opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.”