Il Tribunale ha accolto la domanda formulata dallo studio rilevando che in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il fortuito. La responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva e al danneggiato compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.