Licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia

Licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia

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La Corte di Appello di Firenze ha confermato le difese spiegate dallo Studio per affermare la legittimità del licenziamento intimato dalla società Alfa, in un caso che aveva ad oggetto licenziamento per superamento del periodo di comporto, ove era in contestazione la sussistenza di periodi non computabili poichè dovuti a quarantena precauzionale da Covid-19.
I Giudici di appello, nel condividere le prospettazioni difensive dello Studio (sebbene nella novità della materia) hanno confermato che non è sufficiente la mera certificazione del medico curante, anche se recante codici nosologici riferibili alla quarantena, in assenza del provvedimento dell’autorità sanitaria, che costituisce elemento costitutivo della speciale causa sospensiva dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa. Con la conseguenza che, anche in applicazione del principio di correttezza e buona fede, è onere del lavoratore comunicare al datore di lavoro il provvedimento dell’autorità sanitaria al fine di escludere le assenze dal computo del comporto.

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