In tema di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., la prescrizione dei crediti derivanti dall’assegno di mantenimento previsto in sede di separazione personale tra coniugi non è sospesa ai sensi dell’art. 2941, n. 1, c.c., dovendo prevalere un’interpretazione conforme alla ratio legis che valorizza le posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare. Pertanto, i crediti maturati oltre il termine quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c. devono ritenersi prescritti.