In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazioni in materia di lavoro irregolare, i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, mentre le dichiarazioni in essi riportate costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice. Come affermato da Cass. n. 1228/2025, le dichiarazioni rese dai lavoratori nell’immediatezza dell’accertamento ispettivo hanno particolare valenza probatoria e possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite, specie se non successivamente smentite. Nel giudizio di opposizione, che si svolge sul rapporto e non sulla legittimità degli atti amministrativi, l’onere della prova grava sull’amministrazione quanto ai fatti costitutivi dell’illecito, mentre spetta all’opponente provare eventuali fatti impeditivi o estintivi. In caso di distacco del lavoratore, la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare deve essere valutata alla luce della documentazione prodotta attestante la legittimità del distacco stesso, prevalendo l’inquadramento normativo sulla ricostruzione emergente dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva. La reciproca soccombenza può giustificare la compensazione delle spese di lite quando l’accoglimento parziale dell’opposizione determini una significativa riduzione della sanzione originariamente irrogata.”