Sanzionizi amministrative per emissione di assegni senza copertura

Sanzionizi amministrative per emissione di assegni senza copertura

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In materia di opposizione a ordinanza prefettizia, il giudice accoglie il ricorso qualora l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato ometta il deposito dei documenti previsti dal d.lgs. ​ 150/2011, art. 7, comma 7. Inoltre, ai sensi dell’art. 8 della legge 386/1990, le sanzioni amministrative per emissione di assegni senza copertura non si applicano se il traente effettua il pagamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo, comprensivo di interessi, penale e spese. ​ La mancata costituzione dell’autorità opposta e l’insussistenza dell’illecito, dimostrata dal ricorrente, comportano l’annullamento degli atti amministrativi e delle sanzioni pecuniarie ed accessorie. ​ Le spese di lite seguono la soccombenza. ​

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