Restituzione del bene in favore del comodante: occupazione sine titulo

Restituzione del bene in favore del comodante: occupazione sine titulo

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Massima:

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare con effetti anticipati, qualora il promissario acquirente non adempia all’obbligo di stipulare il contratto definitivo entro il termine essenziale convenuto, il contratto preliminare si risolve di diritto e il comodato collegato al preliminare cessa contestualmente. ​ Il comodatario è obbligato a restituire l’immobile alla scadenza del termine convenuto, ai sensi dell’art. ​ 1809 c.c. In caso di mancato rilascio, il comodante può agire per la restituzione del bene, senza necessità di provare il diritto di proprietà, ma solo il titolo negoziale e il termine di scadenza. ​ Inoltre, il comodante ha diritto a richiedere un’indennità per l’illegittima occupazione del bene, decorrente dalla scadenza del termine convenuto fino al rilascio effettivo, con possibilità di quantificazione in separato giudizio. ​

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