con recentissima Circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, l’Inps fornisce (ulteriori e importanti)
indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale.
Come noto, l’articolo 29, co. 1, D.L. n. 19/2024, ha modificato il comma 1175 dell’articolo 1 della
legge n. 296/2006, ampliando le condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ma determinando, al contempo,
un’implementazione degli interventi da parte degli Organi di Vigilanza ispettiva, cui ha fatto
seguito un aumento delle ispezioni, delle contestazioni e – per l’effetto – del cd. “contenzioso
previdenziale per le aziende”, sul quale il nostro Studio ha fatto registrare risultati significativi
anche presso altri fori sul piano nazionale.
Segnatamente, si evidenziano, di seguito, i requisiti richiamati nella Circolare n. 150 e – con
l’auspicio di fare cosa gradita – le conseguenze sul piano dell’eventuale provvedimento di revoca
che, troppo spesso, interessa l’intera forza lavoro aziendale e non solo le singole posizioni
“attenzionate”, con effetto retroattivo (talvolta devastante per l’economia aziendale), e ciò in
conseguenza di una normativa estremamente stratificata, che necessita continui aggiornamenti
(anche giurisprudenziali).
i. Il primo requisito per la fruizione dei benefici rimane il possesso del DURC.
– l’esito negativo della verifica della regolarità contributiva determina il recupero dei
benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione della procedura
“Durc OnLine”, il sistema restituisce un esito di irregolarità.
– (solo) in tale caso, il recupero, incidendo sull’intera compagine aziendale, opera
con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i
lavoratori
ii. Il rispetto degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali,
regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
– le relative violazioni, diversamente da quanto avviene in caso di irregolarità del
DURC, comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i
lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa
si è prodotta.
iii. L’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nelle quali, si
precisa, sono comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.