LA COMUNICAZIONE DI LICENZIAMENTO MEDIANTE WHATSAPP

Dicembre 12, 2025
LA COMUNICAZIONE DI LICENZIAMENTO MEDIANTE WHATSAPP

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come noto la diffusione del personal computer, l’avvento di internet e degli smartphone, dei social e quant’altro, hanno ampliato l’impiego di strumenti digitali nella quotidianità così da investire, in maniera trasversale, molte discipline, oltre a quella lavoristica – si pensi, da ultimo, alla Legge sull’Intelligenza Artificiale (AI) di cui alla nostra precedente Circolare n. 13/25 – che renderanno necessarie un adattamento delle policy aziendali e modifiche contrattuali, sulle quali il nostro Studio è già operativo per gli approfondimenti connessi.
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In tale coacervo, anche la giurisprudenza tenta di districarsi in quella che possiamo senz’altro definire una “collettività digitale”, con pronunce interessanti, tra le quali segnaliamo una recentissima del Tribunale di Napoli Nord (sentenza n. 4481 del 14 novembre 2025), che ha affermato come una comunicazione di licenziamento effettuata tramite una comunicazione di messaggistica telefonica è potenzialmente idonea ad integrare la forma scritta prevista dalla normativa.
All’uopo, ricordiamo che a norma dell’articolo 2 della Legge n. 604/1966, il licenziamento deve essere intimato per iscritto, ancorchè, si legge in sentenza, “senza essere necessarie delle forme sacramentali affinché tale requisito possa considerarsi assolto”.
Ne consegue, che la richiesta forma scritta cd. ad substantiam del licenziamento deve intendersi soddisfatta “in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità”.

Attenzione, però, poiché il caso scrutinato dal Giudice riguardava una fattispecie contenziosa nella quale la stessa parte ricorrente (ovvero il lavoratore destinatario della comunicazione di recesso, poi impugnata) dichiarava di aver ricevuto: “il recesso intimato a mezzo «WhatsApp» appare assolvere l’onere della forma scritta, allorché parte ricorrente abbia con certezza imputato al datore di lavoro il documento informatico, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale”.

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