L’ASSENZA INGIUSTIFICATA E LE DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

Dicembre 12, 2025
L’ASSENZA INGIUSTIFICATA E LE DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

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segnaliamo una delle prime pronunce sulla novità introdotta, tra le altre, dalla L. n. 203/2024, operativa dal 12 gennaio 2025, secondo cui l’assenza ingiustificata del lavoratore consente di far cessare il rapporto di lavoro senza necessità di dare impulso al procedimento disciplinare e al conseguente licenziamento per giusta causa, in modo da evitare, tra l’altro, il pagamento del ticket Naspi (e, comunque, ipotesi, tutt’altro che residuali, che il lavoratore possa comunque impugnare il licenziamento in sede contenziosa).
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4953 del 29 ottobre 2025, ha affermato che per le “dimissioni per fatti concludenti” vale il termine già previsto dal CCNL per le assenze che danno luogo al licenziamento disciplinare e non i 15 giorni che valgono soltanto se il CCNL non ha disciplinato l’assenza ingiustificata.
Segnatamente anche a seguito dei chiarimenti operati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota n. 579/2025 – riepiloghiamo, di seguito, senza pretesa di esaurire tutti i possibili casi pratici (da esaminare di volta in volta), taluni aspetti di carattere operativo:
i. al verificarsi dell’assenza del lavoratore, che dovrà essere per un periodo superiore a quanto previsto dal CCNL applicato (nella parte in cui sanziona tale comportamento con il licenziamento) ovvero, in mancanza di disciplina del CCNL, qualora detta assenza si protragga per oltre quindici giorni, il datore di lavoro potrà informare l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (Ufficio da individuarsi sulla base del luogo di svolgimento del rapporto di lavoro).

ATTENZIONE: I GIORNI DI ASSENZA NON SONO GLI STESSI PER TUTTI I CONTRATTI COLLETTIVI, SICCHE’ OCCORRE SEMPRE PROCEDERE (CASO PER CASO) E PREVIA VERIFICA DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE CONCRETAMENTE APPLICABILE AL RAPPORTO DI LAVORO
ii. La comunicazione (a mezzo PEC) dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza del datore di lavoro e concernenti i dati anagrafici del lavoratore, i suoi recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui si è eventualmente conoscenza (sicché è opportuno che l’azienda – qualora non fosse in suo possesso solleciti il dipendente a fornirli).
ATTENZIONE: ALL’UOPO, L’INL HA MESSO A DISPOSIZIONE SUL PROPRIO SITO ISTITUZIONALE UN MODELLO DI COMUNICAZIONE VOLTO A UNIFORMARNE I CONTENUTI E SEMPLIFICARE IL RELATIVO ADEMPIMENTO.
iii. Sulla base della comunicazione pervenuta, l’Ispettorato potrà avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”, di guisa che gli Ispettorati potranno contattare il lavoratore – ma anche altro personale impiegato presso il datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili – al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
iv. Gli accertamenti dovranno essere avviati e conclusi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
v. Sulla base del protrarsi dell’assenza ingiustificata e della citata comunicazione da parte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore.

Pertanto, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro

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