come anticipato con nostra Circolare n. 16, abbiamo premura di ricordare che sono in vigore – dal 31 ottobre u.s. – nuove misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel generale piano di interventi funzionali all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo (DL n. 159/2025).
Segnatamente, e tenuto conto che – contrariamente alla ratio legis – i “primi commenti” andavano a individuare un ambito di applicazione nel solo settore edile, andiamo ad esporre gli adempimenti più significativi (fermo restando che, se da Voi ritenuto, potrà essere formulata richiesta di approfondimenti sul nostro sito internet www.studiolegaletomasino.it, ed ivi nell’Area tematica specifica).
i. Lista di conformità
La prima novità (che, peraltro, non è limitata al settore edile, essendo riferita ad ogni ambito lavorativo) riguarda la c.d. “Lista di conformità”: laddove, a seguito di accertamenti ispettivi, non si registrano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia un attestato e, acquisito l’assenso del soggetto interessato, iscrive il soggetto interessato in un elenco informatico (accessibile a tutti), nel rispetto delle disposizioni sulla privacy espresse dal Regolamento comunitario n. 2016/679.
Trattasi di una disposizione si assoluto interesse, soprattutto in ambito di appalto e/o esternalizzazione (fattispecie molto diffuse), poiché si prevede che – per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità istituita presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro
- il datore di lavoro venga considerato a basso rischio di irregolarità e che gli organi di vigilanza dell’Ispettorato possano non procedere ad ulteriori verifiche rispetto alle materie che hanno determinato l’iscrizione nella Lista.
ii. Badge di cantiere: le novità
Tutte le imprese che operano in regime di appalto e subappalto, in qualsiasi settore pubblico o privato, sono tenute a fornire entro il prossimo 30 dicembre (60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento) la tessera di riconoscimento già prevista dall’art. 26, comma 8, del D.L.vo n. 81/2008 e dall’art. 5 della legge n. 136/2010, fornita di un codice univoco anticontraffazione.
Tale tessera personale, utilizzata dai lavoratori come badge, va resa disponibile anche in modalità digitale, attraverso strumenti interoperabili con la piattaforma del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).