BENEFICI CONTRIBUTIVI – (NOVITA’) CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE

Dicembre 22, 2025
BENEFICI CONTRIBUTIVI – (NOVITA’) CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE

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con recentissima Circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, l’Inps fornisce (ulteriori e importanti)

indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in

materia di lavoro e legislazione sociale.

Come noto, l’articolo 29, co. 1, D.L. n. 19/2024, ha modificato il comma 1175 dell’articolo 1 della

legge n. 296/2006, ampliando le condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi

previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ma determinando, al contempo,

un’implementazione degli interventi da parte degli Organi di Vigilanza ispettiva, cui ha fatto

seguito un aumento delle ispezioni, delle contestazioni e – per l’effetto – del cd. “contenzioso

previdenziale per le aziende”, sul quale il nostro Studio ha fatto registrare risultati significativi

anche presso altri fori sul piano nazionale.

Segnatamente, si evidenziano, di seguito, i requisiti richiamati nella Circolare n. 150 e – con

l’auspicio di fare cosa gradita – le conseguenze sul piano dell’eventuale provvedimento di revoca

che, troppo spesso, interessa l’intera forza lavoro aziendale e non solo le singole posizioni

attenzionate”, con effetto retroattivo (talvolta devastante per l’economia aziendale), e ciò in

conseguenza di una normativa estremamente stratificata, che necessita continui aggiornamenti

(anche giurisprudenziali).

i. Il primo requisito per la fruizione dei benefici rimane il possesso del DURC.

– l’esito negativo della verifica della regolarità contributiva determina il recupero dei

benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione della procedura

Durc OnLine”, il sistema restituisce un esito di irregolarità.

– (solo) in tale caso, il recupero, incidendo sull’intera compagine aziendale, opera

con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i

lavoratori

ii. Il rispetto degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali,

regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali

dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale.

– le relative violazioni, diversamente da quanto avviene in caso di irregolarità del

DURC, comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i

lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa

si è prodotta.

iii. L’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nelle quali, si

precisa, sono comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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