Il Tribunale di Napoli, con Sentenza del 27 marzo 2025 ha accolto le difese formulate dallo Studio, evidenziando che “In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente deve dimostrare la propria legittimazione e l’interesse giuridicamente rilevante a contestare l’anticipazione del prezzo dei lavori oggetto di appalto pubblico. La mancanza di tali presupposti comporta il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Inoltre, l’azione pretestuosa e priva di fondamento può comportare la condanna dell’opponente al pagamento di una sanzione ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., per abuso dello strumento processuale.”