In materia di intermediazione finanziaria, la mancata stipulazione di un contratto scritto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari comporta la nullità del contratto e degli ordini d’acquisto derivati, ai sensi dell’art. 18.1 del D.Lgs. 415/1996 (oggi art. 23 TUF). Tale nullità è imprescrittibile ex art. 1422 c.c. e legittima la ripetizione dell’indebito da parte degli investitori. Inoltre, la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione può essere interrotta mediante atti formali, quali raccomandate, anche se inizialmente non sottoscritte, purché successivamente integrate con documentazione valida. La banca convenuta, in caso di violazione delle norme di correttezza, diligenza e trasparenza, è tenuta a restituire agli attori le somme investite, oltre interessi legali dalla data dell’indebito.