Rapporto di conto corrente non estinto: l’accertamento del saldo non rende il credito esigibile né consente la condanna della banca

Rapporto di conto corrente non estinto: l’accertamento del saldo non rende il credito esigibile né consente la condanna della banca

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Nei rapporti bancari regolati in conto corrente, la sentenza che accerti in via definitiva il saldo del rapporto o l’illegittimità di alcune annotazioni contabili non è di per sé idonea a fondare una condanna della banca al pagamento in favore del correntista qualora non sia provata la chiusura del conto corrente. In assenza dell’estinzione del rapporto, infatti, le singole poste contabili non sono esigibili ai sensi dell’art. 1823 c.c., sicché l’azione di ripetizione dell’indebito può determinare solo la rideterminazione del saldo del conto depurato dalle annotazioni illegittime, ma non una condanna restitutoria della banca.

Per l’effetto, il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione formulata dallo Studio revocando il Decreto ingiuntivo opposto

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